CIRCOLARE 006/2002 DEL 28/01/2002
Si produce di seguito la Circolare Ministeriale n. 6/E del 25.01.2002 che interpreta le recenti disposizioni in materia di dichiarazioni, comunicazioni e semplificazioni.
Circolare 6 del 25.01.02
OGGETTO decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 - "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari".
TESTO
INDICE
1 PREMESSA
2 MODELLI DI DICHIARAZIONE
3 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE
SUI REDDITI E IRAP
3.1 Termini di presentazione delle dichiarazioni.
3.2 Termini e modalita' per integrare la dichiarazione presentata.
4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI
4.1 Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione in via
telematica.
4.2 Soggetti incaricati dai contribuenti alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni.
4.3 Documentazione da rilasciare ai contribuenti all'atto della consegna
della dichiarazione ai soggetti tenuti alla trasmissione della
stessa.
4.4 Termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia
delle Entrate.
4.5 Momento e prova della presentazione della dichiarazione.
4.6 Conservazione della documentazione.
5 DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA
6 DICHIARAZIONI NEI CASI DI LIQUIDAZIONE
7 DICHIARAZIONI NEI CASI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE.
8 Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi
9 DICHIARAZIONE ANNUALE In materia di imposta sul valore aggiunto.
10 SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA
10.1 Decorrenza ed effetti
10.2 Istanze di rimborso infrannuale
11 COMUNICAZIONE DATI IVA.
11.1 Natura ed effetti
11.2 Soggetti obbligati
11.3 Contenuto
11.4 Modalita' e termini di presentazione.
12 SEMPLIFICAZIONI DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE AL PLAFOND
13 ABOLIZIONE DELLE ANNOTAZIONI RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
IVA
14 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TENUTA DI REGISTRI CONTABILI
15 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI
PER I SOGGETTI IN REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA
16 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TENUTA DI REGISTRI CONTABILI DEGLI
ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
17 TERMINE DI REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI E ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO
DI ALLEGARE GLI SCONTRINI
18 PERDITE INVOLONTARIE DI BENI
19 MODIFICHE IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI
20 MODIFICA DEL TERMINE DI CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI
D'IMPOSTA
21 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1 PREMESSA
Con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
(di seguito "regolamento"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre
2001, n. 292, sono state impartite disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari.
Il regolamento riduce e razionalizza gli adempimenti dei contribuenti
connessi con la presentazione delle dichiarazioni fiscali e mira ad adeguare
la normativa vigente all'evoluzione tecnologica dei sistemi di trasmissione
dei dati.
In particolare:
. le disposizioni del capo I modificano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.322(di seguito indicati con il solo numero dell'articolo);
. le disposizioni del capo II sopprimono le dichiarazioni periodiche IVA
ed introducono semplificazioni in materia di registrazioni relative al
plafond, di obblighi di liquidazione, di tenuta dei registri contabili
per i soggetti in contabilita' ordinaria e semplificata e per gli
esercenti arti e professioni, di registrazioni dei corrispettivi
documentati da scontrini fiscali e di documentazione della perdita
involontaria dei beni.
. al capo III sono previste semplificazioni in materia di termini di
versamento e di altri adempimenti fiscali.
Le principali novita' introdotte dal regolamento riguardano:
. l'accorpamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni;
. la rettificabilita' delle dichiarazioni presentate;
. lo spostamento dei termini di pagamento delle imposte;
. l'eliminazione delle dichiarazioni periodiche IVA e la conseguente
introduzione della comunicazione annuale IVA;
. l'eliminazione dell'obbligo di annotazione delle liquidazioni
periodiche IVA;
. l'eliminazione dell'obbligo di effettuare le annotazioni sui
registri IVA e sul libro dei beni ammortizzabili a condizione che
le stesse siano riportate sul libro giornale;
. l'eliminazione dell'obbligo di effettuare le registrazioni sul libro
dei beni ammortizzabili per i contribuenti in contabilita'
semplificata;
. l'estensione delle stesse semplificazioni ai lavoratori autonomi;
. la riduzione dei dati da indicare nella dichiarazione dei sostituti
d'imposta.
Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti in merito
alla portata delle nuove disposizioni.
2 MODELLI DI DICHIARAZIONE
L'articolo 1 del regolamento modifica l'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4
del DPR n. 322 del 1998.
Il novellato articolo 1, comma 1 prevede che le dichiarazioni delle
imposte sui redditi e dell'imposta sulle attivita' produttive siano redatte,
a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
amministrativo entro il 15 febbraio e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
In particolare, le dichiarazioni dei soggetti con periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare sono redatte su modello conforme a quello
approvato entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
Gli stessi modelli sono utilizzati, in caso di periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello
di approvazione.
In altri termini, il regolamento stabilisce la regola generale
secondo cui i soggetti con periodo d'imposta a cavallo dell'anno solare
utilizzano i modelli approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si
chiude il proprio esercizio di riferimento.
Si ricorda che ai fini dei modelli da utilizzare per la compilazione
della dichiarazione e' considerato periodo d'imposta coincidente con l'anno
solare quello che termina il 31 dicembre, anche se di durata inferiore a 365
giorni (come nel caso di inizio dell'attivita'). Si considerano invece
periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare non solo quelli a
cavallo di due anni solari ma anche quelli infrannuali chiusi prima del 31
dicembre (ad esempio, per cessazione dell'attivita').
Valgano in proposito i seguenti esempi:
1) il soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
(01.01.2001 - 31.12.2001) deve utilizzare i modelli approvati entro il
15 febbraio dell'anno successivo alla data di chiusura (15 febbraio
2002);
2) il soggetto con periodo d'imposta inferiore a 365 giorni, chiuso il 31
dicembre (01.06.2001 - 31.12.2001), utilizzera' i modelli approvati
entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla data di chiusura (15
febbraio 2002);
3) il contribuente con periodo d'imposta infrannuale chiuso prima del 31
dicembre (01.02.2001 - 30.11.2001) deve utilizzare i modelli approvati
nel corso dell'anno in cui chiude il proprio esercizio (2001) per le
dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente (redditi 2000);
4) il soggetto con periodo d'imposta a cavallo dell'anno solare
utilizzera' i modelli approvati nello stesso anno di chiusura
dell'esercizio (per i redditi dell'anno precedente):
a) per il periodo d'imposta 01.12.2000 - 30.11.2001
utilizzera' il modello approvato nel 2001 per le
dichiarazioni dei redditi 2000;
b) per il periodo d'imposta 01.02.2001 - 31.01.2002
utilizzera' il modello approvato entro il 15 febbraio 2002
per le dichiarazione dei redditi 2001.
I modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta, i modelli dei CAF
e dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati,
sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono
essere utilizzati. I provvedimenti di approvazione dei modelli di
dichiarazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 sono di tipo formale in
quanto adeguano il tenore letterale delle disposizioni alla nuova
organizzazione dell'Amministrazione finanziaria.
3 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE
SUI REDDITI E IRAP
L'articolo 2 del regolamento sostituisce i commi 1, 2, 3, 8 e 9,
abroga i commi 4, 4-bis e 5, ed introduce il comma 8-bis nell'articolo 2 del
DPR n. 322 del 1998.
3.1 Termini di presentazione delle dichiarazioni.
Il regolamento ha inteso razionalizzare i termini di presentazione
delle dichiarazioni per tutte le categorie dei contribuenti.
Ai sensi del novellato articolo 2, comma 1, le persone fisiche, le
societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione per
l'anno d'imposta precedente:
. tra il 1 maggio e il 31 luglio tramite banca o ufficio postale;
. entro il 31 ottobre in via telematica.
I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, invece, presentano la dichiarazione, ai sensi del comma 2
dell'articolo 2:
. entro il settimo mese dalla chiusura del periodo d'imposta, tramite
banca o ufficio postale;
. entro il decimo mese dalla chiusura del periodo d'imposta in via
telematica.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, i contribuenti assoggettati
all'imposta regionale sulle attivita' produttive, non tenuti alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano la dichiarazione
ai fini IRAP entro i termini previsti dell'articolo 2, comma 2, ossia:
. entro l'ultimo giorno del settimo mese dalla chiusura del periodo
d'imposta, tramite banca o ufficio postale;
. entro l'ultimo giorno del decimo mese dalla chiusura del periodo
d'imposta, in via telematica.
In tal modo i termini di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi e dell'IRAP degli enti e delle societa' soggette ad IRPEG, risultano
ancorati alla data di chiusura del periodo d'imposta, prescindendo dalla
data di approvazione del bilancio o rendiconto.
I soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica
fruiscono di un termine maggiore rispetto a quelli che assolvono il medesimo
adempimento tramite banca e ufficio postale.
Nell'articolo 2, comma 9, e' confermata la proroga d'ufficio, al
primo giorno feriale successivo, dei termini di presentazione della
dichiarazione che scadono di sabato, mentre e' stato soppresso il termine
"trasmissione" poiche', come sara' detto in avanti, non e' piu' dato
distinguere tra presentazione e trasmissione in via telematica.
Per lo stesso motivo e' stato abrogato il comma 4 bis dell'articolo
2, che enunciava la irrilevanza dei termini di trasmissione rispetto a
quelli di versamento delle imposte.
Le nuove regole concernenti i termini di presentazione delle
dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 2002. A tale riguardo si ritiene che le nuove
disposizioni producano effetto anche per gli adempimenti i cui termini, alla
stessa data, non siano ancora scaduti. E' il caso ad esempio di una societa'
con il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad esempio, 1
novembre 2000 - 31 ottobre 2001) per la quale, alla data del 1 gennaio
2002, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della
dichiarazione. In tal caso, la dichiarazione e' presentata entro il piu'
lungo termine di sette (tramite banca o posta) o dieci (per via telematica)
mesi a decorrere dalla data di chiusura dell'esercizio (nell'esempio, entro
maggio 2002 o agosto 2002).
3.2 Termini e modalita' per integrare la dichiarazione presentata.
Ai sensi del novellato articolo 2, comma 8, la correzione degli
errori e l'integrazione delle omissioni nelle dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta,
possono effettuarsi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni, mediante la
presentazione di una successiva dichiarazione.
Quest'ultima deve essere presentata entro il "termine per
l'accertamento" di cui all'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, ossia entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione originaria. Cosi', esemplificando, l'errore commesso nella
dichiarazione presentata nell'anno 2002 (ad esempio, minore reddito
d'impresa per effetto di ammortamenti non spettanti) potra' essere corretta
entro il 31 dicembre dell'anno 2006.
Il nuovo comma 8 dell'articolo 2 prevede che la dichiarazione
integrativa possa presentarsi anche in via telematica, secondo le modalita'
di cui all'articolo 3, e non solo per il tramite di un ufficio postale come
previsto dal precedente testo dello stesso comma 8.
Sul maggior reddito e' applicabile la sanzione per infedele
dichiarazione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
Il modello di dichiarazione da utilizzare ai fini della integrazione
e' quello conforme al modello approvato per il periodo d'imposta cui si
riferisce la dichiarazione rettificativa.
Con una diversa disposizione, recata dall'articolo 2, comma 8-bis, e'
previsto che il contribuente possa integrare a suo favore le dichiarazioni
dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta, per correggere errori o omissioni che abbiano
determinato un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor
credito d'imposta.
Tale integrazione deve effettuarsi mediante una successiva
dichiarazione che va prodotta entro il termine di presentazione di quella
relativa al periodo d'imposta successivo.
Al pari della dichiarazione integrativa di cui al comma 8, quella in
esame (dichiarazione integrativa in diminuzione) puo' presentarsi anche in
via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando i
modelli approvati per il periodo d'imposta cui la integrazione e' riferita.
Diversamente da quelle operate ai sensi del precedente comma 8, le
correzioni operate ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, se effettuate nei
termini, non sono soggette a sanzioni.
Il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione
integrativa in diminuzione puo' utilizzarsi in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Occorre rilevare che le dichiarazioni integrative di cui ai commi 8 e
8-bis in esame presuppongono che la dichiarazione originaria sia stata a suo
tempo validamente e tempestivamente presentata. In applicazione di tale
principio, possono formare oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni
presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza che, per effetto
delle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 2, sono considerate
valide salva l'applicazione della sanzione prevista per il ritardo nella
presentazione. Le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni, invece,
dovendosi considerare omesse (costituiscono titolo solo per la riscossione
delle imposte evidenziate), non possono essere oggetto d'integrazione.
Come si dira' ampiamente al successivo paragrafo 4.5, la
dichiarazione si considera omessa anche se trasmessa dall'intermediario
incaricato con ritardo superiore a 90 giorni.
Si ritiene che le nuove disposizioni riguardanti la dichiarazione
integrativa, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 19 del
regolamento, siano applicabili alle dichiarazioni presentate a decorrere dal
1 gennaio 2002, ovvero a quelle presentate prima, per le quali - alla data
del 1 gennaio 2002 - non sia decorso il termine di 90 giorni di cui al
citato articolo 2, comma 7.
A titolo esemplificativo, il modello Unico 2001, presentato in via
telematica entro il 31 ottobre, e' integrabile da parte del contribuente, a
norma del citato comma 8-bis dell'articolo 2, nei termini di presentazione
del modello Unico 2002. La stessa dichiarazione e' integrabile anche ai
sensi dell'articolo 2, comma 8, entro il termine per l'accertamento di cui
all'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973.
La disciplina della dichiarazione integrativa di cui ai commi 8 e
8-bis dell'articolo 2 deve coordinarsi con quella del ravvedimento previsto
dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Innanzitutto l'ambito di applicazione temporale della integrazione ai
sensi dell'articolo 2, comma 8, e' piu' ampio di quello previsto per il
ravvedimento disciplinato dall'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Quest'ultimo, infatti, consente di integrare la dichiarazione entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del
quale l'errore o l'omissione si e' verificato.
Si evidenzia inoltre, che a differenza delle dichiarazioni
integrative di cui ai commi 8 e 8-bis dell'articolo 2, il ravvedimento e'
precluso se sono "iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento ....".
Sotto il profilo sanzionatorio, infine, a differenza
dell'integrazione di cui al comma 8 dell'articolo 2, che comporta
l'applicazione delle sanzione per intero, l'istituto del ravvedimento
richiede il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la
commessa violazione.
4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI
L'articolo 3 del regolamento novella le disposizioni dell'articolo 3
e introduce i commi 3-bis e 9-bis nell'articolo in commento.
4.1 Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione in via
telematica.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
indipendentemente dal numero dei soggetti sostituiti, hanno soltanto la
facolta' e non l'obbligo di presentare la dichiarazione unificata annuale.
Secondo la disciplina previgente, i sostituti d'imposta erano
obbligati a presentare la dichiarazione unificata solo in caso di ritenute
effettuate per non piu' di venti soggetti, salvo esonero da disporre con
decreto dirigenziale per particolari tipologie di ritenute.
Sono ora obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma
unificata i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno
solare, purche' siano tenuti a presentare almeno due delle dichiarazioni
relative alle seguenti imposte: imposte sui redditi, IVA e IRAP. Si ricorda
che non puo' essere inserita nella dichiarazione unificata la dichiarazione
IVA degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della liquidazione
dell'IVA di gruppo ai sensi dell'articolo 73, ultimo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il novellato articolo 3, comma 2, del DPR n. 322 del 1998 amplia la
categoria dei contribuenti obbligati a presentare le dichiarazioni (compresa
quella unificata) in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente
ovvero tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dello stesso
articolo 3.
In particolare sono obbligati a presentare in via telematica la
dichiarazione:
a) i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, ad
eccezione delle persone fisiche che, nel periodo d'imposta di riferimento
abbiano realizzato un volume di affari inferiore o uguale a 25.822,84 euro
(50.000.000 di lire);
b) i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta di cui al successivo articolo 4;
c) le societa' di capitali, le societa' cooperative e le societa' di
mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato (articolo 87,
comma 1, lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917);
d) gli enti pubblici e privati, diversi dalle societa', residenti nel
territorio dello Stato, aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali (articolo 87, comma 1, lettera b) del
TUIR);
e) i soggetti obbligati alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.
Come puo' notarsi, ai fini dell'individuazione delle societa' di
capitali ed enti di cui alle precedenti lettere c) e d) obbligati alla
presentazione telematica, sono stati eliminati i riferimenti al capitale
sociale, al patrimonio netto e al numero dei dipendenti.
Per la presentazione telematica in via diretta delle dichiarazioni i
contribuenti sopra elencati si avvalgono del servizio Entratel; qualora,
invece, presentino la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad
un numero di soggetti non superiore a venti, devono utilizzare il servizio
telematico Internet; in tal caso si ritiene che debba utilizzarsi il
servizio Internet anche nell'ipotesi in cui non si e' tenuti a presentare la
dichiarazione dei sostituti d'imposta. Sono, infatti, obbligati a far uso
del servizio Entratel solo i sostituti d'imposta che presentano la relativa
dichiarazione per piu' di venti sostituiti.
Resta ferma in ogni caso la facolta', per coloro che sono obbligati a
presentare la dichiarazione in via telematica, di avvalersi di un
intermediario abilitato di cui articolo 3, comma 3.
Allo stesso modo utilizzano Internet i soggetti che, pur non
obbligati, scelgono di presentare la dichiarazione in via telematica, fatta
salva sempre la possibilita' di avvalersi di un intermediario.
Si osserva che il regolamento ha inteso ampliare la platea dei
soggetti obbligati alla presentazione telematica tramite Entratel ed
Internet, consentendo in via residuale, ad un numero esiguo di soggetti, la
facolta' di presentare la dichiarazione tramite banca o ufficio postale.
Le disposizioni dettate dall'articolo 3 individuano in modo tassativo
le modalita' di presentazione della dichiarazione. Tali modalita' sono
vincolanti per i contribuenti, con la conseguenza che non puo' essere
considerata validamente presentata la dichiarazione resa secondo modalita'
diverse da quelle prescritte per la categoria soggettiva di appartenenza del
contribuente. Ne consegue che la dichiarazione presentata tramite banca o
posta, in presenza dell'obbligo di presentazione in via telematica,
utilizzando pertanto un modello diverso da quella prescritto, e' da
ritenersi nulla ai sensi del disposto di cui al precedente articolo 1, comma
1, secondo cui "le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su
modelli conformi a quelli approvati".
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, la dichiarazione delle
societa' o enti appartenenti allo stesso gruppo puo' essere presentata
tramite il servizio telematico Entratel da uno o piu' soggetti del gruppo, a
condizione che almeno una societa' o ente rientri tra i soggetti sopra
elencati. La norma considera appartenenti al gruppo la societa' controllante
e le societa' controllate come definite dall'articolo 43-ter del DPR 29
settembre 1973, n. 602.
In tale circostanza le societa' del gruppo incaricate della
presentazione in via telematica devono adempiere agli obblighi previsti dai
successivi commi a carico degli intermediari (rilascio dell'impegno a
trasmettere, della copia della dichiarazione inviata, della copia della
comunicazione dell'Agenzia delle Entrate).
Ai fine della corretta individuazione dei termini di presentazione,
come pure di ogni altro termine che la legge faccia decorrere dalla
presentazione della dichiarazione, occorre far riferimento alla modalita' di
presentazione prescelta in concreto, a nulla rilevando la facolta' -
eventualmente riconosciuta ai soggetti interessati - di optare per la
presentazione in via telematica ovvero tramite banca o posta.
4.2 Soggetti incaricati dai contribuenti alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni.
L'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 sono elenca i soggetti
cui i contribuenti possono rivolgersi per la trasmissione telematica delle
dichiarazioni tramite il servizio Entratel. Essi sono:
a) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri,
dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti
ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma
di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui
all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo n. 241 del 1997, nonche' le associazioni tra soggetti
appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese, per i lavoratori
dipendenti e per i pensionati;
e) gli altri soggetti incaricati individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il comma 3-bis aggiunto all'articolo 3, prevede che i soggetti sopra
elencati, anche se possono non assumere l'impegno a trasmettere in via
telematica le dichiarazioni compilate da terzi, sono comunque obbligati ad
inviare telematicamente le dichiarazioni dagli stessi predisposte.
La modifica apportata al comma 4 dell'articolo 3 integra l'elenco dei
soggetti che possono essere abilitati dall'Agenzia a trasmettere i dati in
via telematica (soggetti di cui ai commi 2 e 2bis e 3).
L'articolo 3, comma 5 amplia le modalita' di presentazione delle
dichiarazioni per i contribuenti che si trovano momentaneamente all'estero,
i quali possono trasmettere la dichiarazione in via telematica tramite il
servizio Internet, oltre che tramite servizio postale a mezzo raccomandata o
altro mezzo idoneo a dare certezza della data di spedizione. Tale
disposizione non si applica ai soggetti obbligati a presentare in via
telematica la dichiarazione ai sensi del precedente comma 2.
4.3 Documentazione da rilasciare ai contribuenti all'atto della consegna
della dichiarazione ai soggetti tenuti alla trasmissione della stessa.
L'articolo 3, comma 6, disciplina la certificazione delle modalita'
di presentazione delle dichiarazioni.
Nel caso di presentazione tramite banca o posta, questa deve
rilasciare al contribuente, al momento della consegna, apposita ricevuta,
anche se non richiesta.
Se la dichiarazione viene consegnata ad un soggetto incaricato della
trasmissione telematica, questi deve comunque rilasciare la seguente
documentazione nei termini che seguono:
. un documento, redatto senza vincoli di forma, debitamente datato e
sottoscritto dall'intermediario al momento del conferimento dell'incarico
di predisposizione e presentazione della dichiarazione oppure al momento
della consegna della dichiarazione gia' compilata, che attesta l'impegno
a trasmettere in via telematica la dichiarazione;
. la dichiarazione trasmessa in via telematica, redatta su modello
cartaceo conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, nonche'
una copia della comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta
ricezione dei dati, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione.
4.4 Termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia
delle Entrate.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, la banca o
l'ufficio postale trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia
delle Entrate entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione, ossia normalmente entro il 31 dicembre di
ciascun anno.
Nell'ipotesi di consegna della dichiarazione oltre il termine di
scadenza, la banca o l'ufficio postale trasmettono la dichiarazione entro
cinque mesi dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, salvo
diversa previsione delle convenzioni di cui al successivo comma 11.
Nei casi in cui la dichiarazione sia consegnata ai soggetti
incaricati della trasmissione in via telematica dopo la scadenza del
relativo termine di presentazione, gli intermediari hanno l'obbligo di
trasmettere le dichiarazioni ricevute entro un mese dalla data indicata nel
documento di impegno (articolo 3, comma 7-ter).
4.5 Momento e prova della presentazione della dichiarazione.
L'articolo 3, comma 8 stabilisce il momento in cui si considera
presentata la dichiarazione, distinguendo le seguenti ipotesi:
. se la dichiarazione e' consegnata a una banca o all'ufficio postale,
la stessa si intende presentata al momento della consegna;
. se la dichiarazione e' trasmessa in via telematica tramite un
soggetto incaricato, la dichiarazione si intende presentata nel giorno
in cui e' conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle
Entrate;
. se la dichiarazione e' trasmessa in via telematica direttamente alla
Agenzia delle Entrate, la stessa si intende presentata al momento in
cui e' conclusa la ricezione dei dati da parte della Agenzia stessa.
Le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano
tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate,
purche' siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi
alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'Agenzia.
Per quanto riguarda la prova dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione, il novellato comma 10 dell'articolo 3, distingue le seguenti
ipotesi:
. nel caso di consegna della dichiarazione alla banca o all'ufficio
postale, la prova della presentazione della dichiarazione e'
costituita dalla ricevuta rilasciata dal consegnatario;
. nel caso di trasmissione in via telematica della dichiarazione, sia
direttamente che tramite soggetto incaricato, la prova e' costituita
dalla comunicazione della Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta
ricezione;
. nel caso di spedizione effettuata dai soggetti momentaneamente
all'estero, la prova e' data dalla ricevuta di invio della
raccomandata.
Posto che la dichiarazione trasmessa in via telematica tramite un
soggetto incaricato si intende presentata nel giorno in cui e' conclusa la
ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e che la prova della
presentazione e' costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia
attestante l'avvenuta ricezione, ne consegue che il semplice impegno a
trasmettere la dichiarazione non esclude la responsabilita' del contribuente
nel caso di mancata presentazione all'Agenzia delle Entrate nei termini
previsti dalla legge.
Il contribuente avra' cura, pertanto, di acquisire dall'intermediario
la dichiarazione redatta in originale su modello cartaceo conforme a quello
approvato dalla Agenzia delle Entrate, nonche' copia della comunicazione
dell'Agenzia stessa attestante l'avvenuta ricezione dei dati entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Resta ferma la distinta responsabilita' del soggetto incaricato della
trasmissione telematica, cui e' applicabile in caso di omesso o tardivo
invio, la sanzione da 516,46 euro (un milione di lire) a 5.164,57 euro
(diecimilioni di lire) prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo
n. 241 del 1997.
4.6 Conservazione della documentazione.
Nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, il riformulato
comma 9 dispone che i contribuenti, i sostituti d'imposta e gli intermediari
incaricati alla trasmissione, debbano conservare la documentazione prima
richiamata, concernente la presentazione della dichiarazione, fino al 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presenta la
dichiarazione, coincidente con il termine di decadenza dell'accertamento di
cui all'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973.
I contribuenti e i sostituti d'imposta debbono conservare l'originale
della dichiarazione trasmessa, redatta su modello cartaceo e sottoscritta,
nonche' la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta
ricezione e, in caso di presentazione tramite un soggetto incaricato, anche
l'impegno a trasmettere la dichiarazione rilasciato da quest'ultimo ai sensi
dell'articolo 3, comma 6.
I soggetti incaricati della trasmissione conservano, per il medesimo
periodo previsto dall'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, la copia delle
dichiarazioni trasmesse.
Al fine di risolvere i notevoli problemi di archiviazione delle
dichiarazioni cartacee, viene ora consentito, in alternativa alla
conservazione delle dichiarazioni cartacee, di tenere memoria delle
dichiarazioni presentate su supporti informatici. In tal caso e' fatto
obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo
qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia
richiesta.
Le modifiche apportate all'articolo 3, commi 11, 12 e 13, del DPR n.
322 del 1998, sono di tipo formale in quanto adeguano il tenore letterale
delle disposizioni alla nuova organizzazione dell'Amministrazione
finanziaria.
5 DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA
L'articolo 4 del regolamento apporta modifiche all'articolo 4 del DPR
n. 322 del 1998 concernente le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Le novita' riguardano, in primo luogo, l'individuazione dei soggetti
tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta,
ricomprendendo, a fini di coordinamento legislativo, anche soggetti gia'
tenuti per legge a tale obbligo, quali gli intermediari e coloro che
intervengono in operazioni che possono generare redditi diversi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR (quali ad
esempio le plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso di
partecipazioni sociali qualificate e non qualificate), gia' obbligati alla
comunicazione dei dati all'Amministrazione finanziaria.
Sono, inoltre, obbligati alla presentazione della dichiarazione i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, tenuti ad effettuare ritenute alla fonte o che
corrispondono compensi soggetti alla ritenuta alla fonte. Tale dichiarazione
da presentare entro il 31 ottobre, deve riguardare tutte le operazioni
relative all'anno solare precedente e deve essere trasmessa in via
telematica, direttamente all'Agenzia delle Entrate ovvero tramite i soggetti
incaricati. Essa e' sostitutiva delle dichiarazioni previste ai fini
contributivi ed assicurativi.
La dichiarazione dei sostituti d'imposta (o degli altri soggetti
indicati dall'articolo 4, comma 1), da redigersi in conformita' dei modelli
approvati con provvedimento amministrativo emanato entro il 15 gennaio
dell'anno di utilizzazione dei modelli stessi, deve contenere i dati o gli
elementi necessari per:
. individuare il sostituto d'imposta, l'intermediario o il soggetto
obbligato alla comunicazione di dati relativamente ad operazioni
fiscalmente rilevanti;
. determinare l'ammontare dei compensi, proventi, ritenute,
contributi, e premi;
. effettuare dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e
degli enti previdenziali e assicurativi.
Possono inoltre essere richiesti nel modello di dichiarazione anche
altri dati ed elementi, esclusi quelli che l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e
l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente.
E' fatta salva la facolta' di inserire la dichiarazione dei sostituti
d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, nella dichiarazione unificata
annuale dei redditi, dell'Irap e dell'Iva di cui all'articolo 3, comma 1.
L'aggiunto comma 3-bis prevede che i sostituti di imposta, comprese
le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, obbligati al
rilascio della certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo
7-bis del DPR n. 600 del 1973, trasmettano, entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di erogazione, in via telematica all'Agenzia delle
Entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati, gli stessi dati
contenuti nella predetta certificazione, oltre a quelli necessari per la
liquidazione dell'imposta e dei contributi.
Le ritenute da indicare nella dichiarazione sono quelle di cui agli
articoli 23 (sui redditi di lavoro dipendente), 24 (sui redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente), 25 (sui redditi di lavoro autonomo e su altri
redditi), 25-bis (sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di
affari) e 29 (su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).
Limitatamente alle ritenute e ai dati sopra elencati, questo nuovo
obbligo sostituisce quello di presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta, previsto dal precedente comma 1. Il regolamento,
infatti, equipara a tutti gli effetti, anche sanzionatori, la trasmissione
telematica di tali dati alla dichiarazione.
Ne consegue che non devono essere piu' compilate, per le ritenute
indicate, i quadri SA (redditi di lavoro dipendente), SB (indennita' di fine
rapporto), SC (compensi di lavoro autonomo), SD (assistenza fiscale prestata
dal sostituto d'imposta) e SS (dati riassuntivi).
Le informazioni da trasmettere entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di erogazione sono le seguenti:
. i dati fiscali e contributivi contenuti nelle predette
certificazioni rilasciate ai sostituiti;
. gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e di
controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli enti
previdenziali e assicurativi;
. i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini
contributivi e assicurativi;
. i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito
dell'assistenza fiscale prestata.
In sintesi i sostituti d'imposta, diversi dal quelli che hanno
effettuato ritenute sui redditi da capitale, esauriscono i loro adempimenti
trasmettendo i dati relativi alla certificazione dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati e dei redditi di lavoro autonomo da essi erogati,
mediante la presentazione di un apposito modello di dichiarazione
semplificata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione.
Qualora invece i sostituti, oltre quelli di lavoro, abbiano
corrisposto redditi di capitale, dovranno porre in essere un duplice
adempimento dichiarativo: entro il 30 giugno dovranno presentare la
dichiarazione contenente i dati delle certificazioni di lavoro ed entro il
31 ottobre dovranno presentare la dichiarazione modello 770 ordinario per i
redditi di capitale.
Si ricorda che le dichiarazioni di tali soggetti vanno presentate
solo in via telematica.
Nessuna novita' sostanziale e' prevista per le Amministrazioni della
Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della
Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle Regioni a statuto
speciale, che hanno l'obbligo di consegnare le certificazioni delle ritenute
ai sostituiti e trasmettere all'Agenzia delle Entrate gli appositi elenchi
contenenti i dati fiscali dei percipienti.
Il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni di tali
elenchi sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate.
6 DICHIARAZIONI NEI CASI DI LIQUIDAZIONE
L'articolo 5 del regolamento sostituisce, nell'articolo 5 del DPR n.
322 del 1998, i commi 1 e 4 e abroga il comma 2.
Mediante tali modifiche i termini di presentazione delle
dichiarazioni previste nei casi di liquidazione volontaria, liquidazione
giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e di fallimento, sono stati
uniformati a quelli ordinariamente previsti dall'articolo 2.
In particolare, il nuovo comma 1dell'articolo 5, prevede che in caso
di liquidazione dei soggetti IRPEG, delle societa' e delle associazioni di
cui all'articolo 5 del TUIR, nonche' delle imprese individuali, il
liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenti le
dichiarazioni nei seguenti termini:
. la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data in cui ha effetto la delibera di messa in stato di
liquidazione, entro sette mesi successivi a tale data, per il tramite di
una banca o di un ufficio postale, ovvero entro dieci mesi da tale data
per via telematica;
. la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di
liquidazione, entro sette mesi successivi alla chiusura della
liquidazione o, se prescritto, al deposito del bilancio finale, se
prescritto, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
entro dieci mesi in via telematica.
Ad esempio, una societa' per la quale sia stata deliberata la
liquidazione in data 31 maggio 2002, con successiva chiusura della
liquidazione e deposito del bilancio finale in data 30 novembre 2002, e'
tenuta a presentare:
- la dichiarazione relativa al periodo d'imposta antecedente la messa in
liquidazione (1 gennaio 2002 - 31 maggio 2002), entro il 31 marzo 2003
in via telematica, ovvero entro il 31 dicembre 2002 tramite banca o
posta;
- la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di
liquidazione (1 giugno 2002 - 30 novembre 2002), entro il 30 settembre
2003 in via telematica, ovvero entro il 30 giugno 2003 tramite banca o
posta.
Ai fini dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni, non e'
piu' rilevante la modalita' di nomina (volontaria o giudiziale) del
liquidatore, essendo stato soppresso il termine di quattro mesi entro cui il
liquidatore giudiziale era obbligato a presentare la dichiarazione relativa
al periodo antecedente all'inizio della liquidazione.
Si e' cosi' provveduto ad unificare i termini di presentazione delle
dichiarazioni da parte dei liquidatori e ad uniformarli a quelli ordinari,
rendendo di conseguenza piu' agevole la loro individuazione.
Come gia' evidenziato, le nuove regole concernenti i termini di
presentazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 19 del
regolamento, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2002, con effetti anche
per gli adempimenti non ancora scaduti a tale data. E' il caso ad esempio di
una societa' posta in liquidazione il 1 ottobre 2001 con liquidatore
nominato dall'autorita' giudiziaria: non essendo decorso il termine di
quattro mesi dalla delibera di messa in stato di liquidazione alla data del
1 gennaio 2002, la dichiarazione puo' essere presentata entro i piu' lunghi
termini di sette o dieci mesi.
Tuttavia tale regola non puo' trovare applicazione qualora sulla base
delle nuove disposizioni i termini di versamento o di presentazione scadono
anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento. In tali casi
non puo' che trovare applicazione la normativa previgente in relazione ai
termini sia di presentazione delle dichiarazioni sia del connesso versamento
delle imposte. E' il caso di una societa' di persone messa in liquidazione
il 31 gennaio del 2001. Secondo la vecchia normativa il liquidatore e'
tenuto a presentare sia la dichiarazione relativa al periodo antecedente la
messa in liquidazione sia quella relativa al periodo successivo, entro il 30
giugno 2002 nel caso di presentazione tramite banche e posta ovvero entro il
31 ottobre 2002 nel caso di presentazione in via telematica; il versamento
delle imposte dovute in base ad entrambe le dichiarazioni va effettuato
entro il 31 maggio 2002. Secondo le nuove disposizioni la dichiarazione
relativa al periodo ante liquidazione (1.1.- 31.1.2001) andrebbe, invece,
presentata entro il 31 agosto 2001 (ultimo giorno del settimo mese
successivo alla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in
liquidazione) se tramite banche o posta ovvero entro il 30 novembre 2001
(ultimo giorno del decimo mese successivo alla predetta data) in caso di
presentazione telematica; il versamento delle imposte dovute in base alla
predetta dichiarazione dovrebbe essere effettuato entro il 31 maggio 2001
(art. 17, c.1 regolamento). La dichiarazione relativa al periodo dell'anno
successivo alla data di messa in liquidazione (1.2 -31.12.2001) andrebbe
presentata entro il 31 luglio 2002 ovvero entro il 31 ottobre 2002; le
imposte dovute dovrebbero essere versate entro il 31 maggio 2002.
In tal caso deve essere applicata la normativa vigente anteriormente
al 1 gennaio 2002 sia per gli obblighi dichiarativi sia per quelli di
versamento delle imposte riguardanti i due periodi d'imposta.
Puo' verificarsi, altresi', che in base all'attuale normativa vengano
anticipati, rispetto alla precedente, i termini di dichiarazione e di
versamento, con scadenza nei primi mesi dell'anno. Anche in tale ipotesi e'
consentito ai liquidatori di assolvere i propri obblighi secondo la
normativa previgente.
Ai sensi del successivo comma 4, in caso di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa, sia la dichiarazione relativa alla
frazione del periodo d'imposta antecedente l'avvio della procedura
concorsuale (periodo d'imposta compreso tra l'inizio dell'esercizio e la
dichiarazione di fallimento o l'emanazione del provvedimento che ordina la
liquidazione, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del TUIR) sia quella
riflettente il risultato della stessa procedura (periodo compreso tra
l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale che, ai sensi
dell'articolo 125, comma 2 del TUIR, costituisce un unico periodo d'imposta)
devono essere presentate, anche da parte delle imprese individuali,
esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio Entratel,
direttamente o tramite intermediario abilitato.
Le dichiarazioni in esame vanno presentate entro il decimo mese
successivo, rispettivamente, alla data di nomina del curatore o del
commissario liquidatore e alla data di chiusura del fallimento o della
liquidazione.
L'estensione anche a questi soggetti dell'obbligo di presentare la
dichiarazione esclusivamente in via telematica, consente all'Agenzia delle
Entrate di ridurre sensibilmente i tempi per l'acquisizione e il controllo
dei dati riguardanti le procedure concorsuali.
Come gia' chiarito si ritiene che le nuove disposizioni trovano
applicazione anche per gli adempimenti non ancora scaduti alla data del 1
gennaio 2002.
7 DICHIARAZIONI NEI CASI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE.
L'articolo 6 del regolamento introduce al DPR n. 322 del 1998
l'articolo 5 bis, il quale uniforma i termini e le modalita' di
presentazione delle dichiarazioni nei casi di trasformazione, scissione e
fusione a quelli previsti in via ordinaria: entro l'ultimo giorno del
settimo mese (tramite banca o ufficio postale) ovvero del decimo mese (in
via telematica), successivo alla data di effettuazione dell'operazione
straordinaria.
Conseguentemente, l'articolo 19 del regolamento abroga l'articolo 11
del DPR n. 600 del 1973 ("dichiarazione nei casi di trasformazione e di
fusione"), al fine di trasporre in unico testo normativo, cioe'
nell'articolo 5 bis del DPR n. 322 del 1998, i termini di presentazione
delle dichiarazioni nei casi di trasformazione, scissione e fusione
societarie.
Per la trasformazione di societa' in altra di diverso tipo, cioe' da
societa' di persone a societa' di capitali soggetta all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e viceversa, l'articolo 5 bis, comma1, dispone che
la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
la data in cui ha effetto la trasformazione, sia presentata entro sette mesi
successivi alla data in cui ha effetto la trasformazione, per il tramite di
una banca o ufficio postale, ovvero entro dieci mesi se presentata in via
telematica. Si ricorda che la trasformazione ha effetto dalla data di
iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
Entro gli stessi termini deve essere presentata la dichiarazione
relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate
compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la
fusione, ossia dalla data coincidente con l'ultima iscrizione dell'atto di
fusione nel registro delle imprese del luogo ove e' posta la sede delle
societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della
societa' incorporante.
In caso di scissione, il successivo comma 3 del citato articolo 5-bis
prevede l'obbligo a carico della societa' designata, ai sensi dell'articolo
123-bis, comma 14 del TUIR, di presentare la dichiarazione della societa'
scissa, relativa alla frazione di periodo precedente la scissione, nel
termine di sette mesi se effettuata tramite banca o ufficio postale, ovvero
entro dieci mesi se presentata in via telematica.
I termini decorrono da quando e' stata eseguita l'ultima delle
iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, che
ordinariamente corrisponde alla data in cui e' stata eseguita l'iscrizione
dell'atto di scissione nell'Ufficio del registro delle imprese.
L'eventuale efficacia retroattiva della scissione non modifica i
termini di presentazione appena richiamati.
8 Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi
L'articolo 7 del regolamento abroga gli articoli 6 e 7 del DPR n. 322
del 1998, concernenti, rispettivamente, la "dichiarazione congiunta in
materia di imposte sui redditi" e i "Centri di assistenza fiscale per
lavoratori dipendenti e pensionati".
L'abrogazione delle norme richiamate risponde a un'esigenza di
coordinamento, in quanto la disciplina recata dagli stessi articoli 6 e 7 e'
stata trasfusa nel decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n.
164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza
fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti.
Va rilevato comunque che l'abrogazione dei summenzionati articoli non
esclude la possibilita' per i coniugi di presentare la dichiarazione modello
730 in forma congiunta; tale facolta' e' espressamente prevista
dall'articolo 13, comma 4 del citato D.M. n. 164 del 1999.
9 DICHIARAZIONE ANNUALE In materia di imposta sul valore aggiunto.
L'articolo 8 del regolamento sostituisce i commi 1, 2, 4 e 6
nell'articolo 8 del DPR n. 322 del 1998.
Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che i soggetti non obbligati alla
presentazione della dichiarazione unificata presentino la dichiarazione
relativa all'imposta sul valore aggiunto nei seguenti termini:
. tra il 1 febbraio e il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce, qualora sia consentita la presentazione
tramite banca convenzionata o ufficio postale;
. entro il 31 ottobre, in caso di presentazione della dichiarazione in
via telematica.
Tale disposizione rende omogenei i termini di presentazione delle
dichiarazioni IVA a quelli previsti per le altre dichiarazioni
(ordinariamente il 31 luglio per la presentazione tramite banca o ufficio
postale ovvero il 31 ottobre in via telematica).
In ordine ai soggetti obbligati alla presentazione in via telematica
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR n. 322 del 1998 si rimanda al
paragrafo 4.1.
Si precisa che tali termini rilevano sia per i soggetti obbligati a
presentare la dichiarazione unificata sia per quelli obbligati alla distinta
presentazione della dichiarazione IVA in forma non unificata.
Non possono presentare la dichiarazione unificata e di conseguenza
sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma i seguenti
soggetti:
. le societa' di capitali e di persone e gli enti soggetti ad IRPEG con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
. le societa' controllanti e controllate che effettuano la liquidazione
dell'IVA di gruppo ai sensi dell'articolo 73, ultimo comma del DPR n. 633
del 1972;
. i curatori fallimentari e i liquidatori per le dichiarazioni presentate
per conto del soggetto fallito o sottoposto alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa, in considerazione delle peculiarita'
che caratterizzano le disposizioni concernenti le procedure concorsuali,
come per altro gia' specificato con circolare n. 68 del 24 marzo 1999;
. i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti o senza stabile
organizzazione in Italia per le dichiarazioni presentate per i soggetti
rappresentati;
. altri soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione
unificata.
Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi posti a carico dei
curatori fallimentari e dei commissari liquidatori, si osserva che ai sensi
del comma 4 dell'articolo 8, del DPR n. 322 del 1998, siccome modificato
dall'articolo 8, comma 1, lett. b) del regolamento in commento, la
dichiarazione annuale relativa all'imposta dovuta per l'anno solare
precedente, qualora non siano ancora scaduti i termini di presentazione,
deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro i
termini ordinari, ossia entro il 31 luglio o entro il 31 ottobre, ovvero
entro il termine di quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo scade dopo il
31 ottobre.
In sintesi, gli adempimenti dichiarativi dei curatori fallimentari o
dei commissari liquidatori devono essere assolti nei termini e secondo le
modalita' che seguono:
1) la dichiarazione relativa all'anno solare precedente, se i termini
ordinari non sono scaduti alla data della nomina del curatore o
commissario liquidatore, deve essere presentata entro il 31 luglio
o, in caso di presentazione telematica, entro il 31 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento, ovvero, se successivo,
nel termine di quattro mesi dalla nomina;
2) la dichiarazione relativa alle operazioni registrate nel periodo
compreso tra 1 gennaio e la data in cui viene dichiarato il
fallimento o la liquidazione coatta amministrativa va presentata
entro quattro mesi dalla nomina esclusivamente al competente ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate e, ove non istituito, al
competente ufficio provinciale IVA;
3) la dichiarazione annuale relativa alle operazioni registrate
nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento o la
liquidazione coatta amministrativa (comprensiva di due moduli: il
primo per le operazioni registrate nella parte di anno solare
anteriore all'inizio della procedura concorsuale e il secondo per le
operazioni registrate successivamente a tale data) entro il termine
ordinario.
Il comma 6 dell'articolo 8 del DPR n. 322 del 1998, come sostituito
dall'articolo 8, comma 1, lett c) del regolamento, rinvia alle disposizioni
di cui all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9 del DPR n. 322 del 1998 per la
sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione IVA.
Con il rinvio ai commi 8 e 8-bis sono estese anche al settore IVA le
disposizioni relative alla della rettificabilita' delle dichiarazioni al
fine di correggere errori e omissioni commessi sia a favore che a danno del
contribuente. In particolare, viene esteso anche in materia di imposta sul
valore aggiunto il principio della ritrattabilita' delle dichiarazioni,
anche dopo che sia decorso il termine di cui all'articolo 2, comma 7 dello
stesso DPR n. 322, ossia dopo novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di presentazione della dichiarazione.
10 SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA
10.1 Decorrenza ed effetti
Per effetto della disposizione di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera b) del regolamento che ha abrogato i commi 2, 2-bis e 2-ter
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100, a partire dal periodo d'imposta 2002 e' soppresso l'obbligo delle
dichiarazioni IVA periodiche.
Le ultime dichiarazione IVA periodiche da presentare saranno quelle
riferite all'ultimo mese o all'ultimo trimestre dell'anno 2001.
In luogo delle dichiarazioni periodiche e' ora affermato l'obbligo di
comunicazione dei dati IVA, previsto dall'articolo 9 del regolamento.
Come il soppresso obbligo di dichiarazione periodica anche quello di
comunicazione risponde all'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alle
disposizioni dettate dalla VI direttiva comunitaria in materia di obblighi
dei debitori d'imposta, come emerge dalla stessa relazione illustrativa del
regolamento.
La circostanza che le dichiarazioni periodiche siano state introdotte
in ottemperanza ad un obbligo comunitario comporta che le previsioni
sanzionatorie ad esse riferite non possono considerarsi indirettamente
abrogate a seguito della loro soppressione. Ritenere, infatti, che le
violazioni all'obbligo di dichiarazione periodica commesse in passato o
quelle commesse in relazione all'ultimo mese o trimestre del periodo
d'imposta 2001 non siano piu' punibili, comporterebbe una situazione di
sostanziale difformita' dell'ordinamento interno rispetto a quello
comunitario. Cio' risulterebbe, inoltre, in contrasto con le finalita' del
regolamento che, nell'intento di semplificare e razionalizzare gli
adempimenti fiscali, proprio per non incorrere nella violazione di norme
comunitarie, ha sostituito il precedente obbligo di dichiarazione periodica
con il nuovo obbligo di comunicazione dei dati IVA, in tal modo affermando
tra i medesimi una relazione di sostanziale continuita'.
Pertanto, in assenza di norme che disciplinano il regime transitorio
tra la vecchia e la nuova normativa, la questione attinente alla
sanzionabilita' dei fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della
nuova disposizione va risolta alla luce dei principi generali in materia
diritto intertemporale, desumibili dall'articolo 3 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Si osserva a riguardo che la disposizione secondo
cui "nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo
una legge posteriore, non costituisce una violazione punibile" trova
applicazione soltanto nelle ipotesi in cui la legge posteriore abolisce la
sanzione, lasciando comunque in vita l'obbligo prima sanzionabile, ovvero
quando l'obbligo strumentale viene del tutto eliminato.
Ai fini sanzionatori deve ritenersi che un determinato obbligo
tributario puo' considerarsi soppresso quando, in base ad una norma
sopravvenuta, il medesimo obbligo sia stato del tutto eliminato o sostituito
con altri obblighi differenti per contenuto e finalita'. Cio' che non si
verifica quando il predetto obbligo sia stato sostituito con adempimenti che
rispondono alle medesime finalita' del primo.
Con riferimento al caso di specie, si osserva che all'eliminazione
dell'obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche IVA e' subentrato
l'obbligo di comunicazione annuale dei dati IVA, la cui finalita' e'
equivalente a quella delle dichiarazioni periodiche. La norma in commento in
sostanza ha semplicemente riformulato tale adempimento con l'introduzione di
altro obbligo di contenuto equipollente.
Tra le ipotesi in esame e' configurabile, infine, un rapporto di
continuita' normativa, atteso che l'abrogazione della norma (che prevede
l'obbligo della dichiarazione periodica) non comporta soluzione di
continuita' nella rilevanza dell'adempimento (portare a conoscenza
dell'Amministrazione i dati IVA di un certo periodo) e nella qualificazione
illecita della relativa violazione da parte dell'ordinamento tributario
(anche l'omessa presentazione della comunicazione annuale IVA e'
assoggettata a sanzione).
Tanto premesso, si ritiene che la violazione dell'obbligo della
dichiarazione periodica IVA continua ad essere assoggettato a sanzione, sia
pure nella piu' tenue misura prevista dall'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in applicazione del principio del
favor rei di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 472
del 1997.
10.2 Istanze di rimborso infrannuale
In base a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) - con
il quale e' introdotto il comma 1-ter all'articolo 1 del DPR n. 100 del 1998
- e dal successivo comma 5 - con il quale vengono modificati i commi 2 e 3
dell'articolo 8 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542 - l'abolizione delle
dichiarazioni periodiche IVA non fa venir meno, per i contribuenti che ne
hanno i requisiti, la possibilita' di presentare istanza di rimborso
infrannuale del credito IVA, ai sensi dell'articolo 38-bis del DPR n. 633
del 1972. Analogamente a quanto stabilito in precedenza per i soggetti non
tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica, i contribuenti che
intendono chiedere a rimborso l'eccedenza di IVA detraibile del trimestre,
devono presentare all'Ufficio competente l'apposita istanza prevista dal
decreto ministeriale 23 luglio 1975. Tale istanza deve essere presentata
entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,
unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c) del settimo comma
dell'articolo 38-bis, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla
prestazione delle garanzie.
Qualora tale termine scada di sabato, deve ritenersi prorogato al
lunedi' successivo.
I contribuenti che invece del rimborso infrannuale intendono
utilizzare il credito IVA in compensazione nel modello F24, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per l'ammontare
massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di
riferimento, in base al nuovo comma 3 dell'articolo 8 del d. lgs n. 542 del
1999, devono presentare all'Ufficio competente una dichiarazione contenente
i dati richiesti per l'istanza di rimborso di cui al decreto ministeriale
del 1975. La dichiarazione ha forma libera e deve essere presentata entro la
fine del mese in cui e' effettuata la liquidazione.
11 COMUNICAZIONE DATI IVA.
11.1 Natura ed effetti
La abolizione della dichiarazione IVA periodica ha reso necessario
introdurre un nuovo adempimento, sicuramente meno gravoso per i
contribuenti, per ottemperare agli obblighi comunitari previsti
dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio
1977, il quale dispone che il termine per la presentazione della
dichiarazione IVA, stabilito dai singoli stati, non puo' superare di due
mesi la scadenza di ogni periodo fiscale.
Poiche' il periodo d'imposta si conclude il 31 dicembre, i termini
per la presentazione della dichiarazione IVA annuale, sia in forma autonoma
che unificata, fissati dal Regolamento (art. 8) - entro il 31 luglio, se la
presentazione avviene per il tramite di una banca o delle Poste italiane
s.p.a., ed entro il 31 ottobre se la presentazione avviene in via telematica
- non soddisfano tale condizione. Pertanto, l'articolo 9 del regolamento,
che inserisce nel DPR n. 322 del 1998 l'articolo 8-bis, dispone che "Fermi
restando gli obblighi previsti...relativamente alla dichiarazione unificata
e ....alla dichiarazione IVA annuale e ferma restando la valenza attribuita
alle suddette dichiarazione anche ai fini sanzionatori, il contribuente
presenta in via telematica..., entro il mese di febbraio di ciascun anno,
una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita
all'anno precedente...".
Tale obbligo decorre dal periodo d'imposta 2002, per il quale non
devono essere piu' presentate le dichiarazioni IVA periodiche. Pertanto la
prima delle comunicazioni previste dal richiamato articolo 8-bis del DPR n.
322 dovra' essere presentata entro il mese di febbraio del 2003.
La comunicazione prevista dal Regolamento ha la funzione di fornire
all'amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle
operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiranno anche una
prima base di calcolo per la determinazione delle "risorse proprie" che lo
Stato deve versare al bilancio comunitario.
La natura e gli effetti del nuovo adempimento non sono quelli propri
della "Dichiarazione IVA" bensi' quelli riferibili alle comunicazioni di
dati e notizie. Attraverso la comunicazione il contribuente non procede,
infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che
avverra' invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione
annuale.
La natura non dichiarativa della comunicazione, evidenziata dalla
stessa denominazione attribuita dal legislatore a tale adempimento, comporta
l'inapplicabilita' delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele
dichiarazione nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 472 del 1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione
degli obblighi di dichiarazione.
L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati
incompleti o inesatti comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la
omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6
dell'articolo 8-bis del DPR n. 322.
Non essendo prevista la possibilita' di rettificare o integrare una
comunicazione gia' presentata, eventuali errori nella compilazione devono
essere corretti in sede di dichiarazione annuale.
11.2 Soggetti obbligati
Sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati IVA i soggetti che
esercitano attivita' d'impresa ovvero arti e professioni, ai sensi degli
articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972, anche se non hanno effettuato
operazioni imponibili, ad eccezione dei soggetti che sono esonerati da tale
adempimento ai sensi del comma 2 del citato articolo 8-bis. Non sono tenuti,
in sostanza, a presentare la comunicazione i soggetti esonerati dall'obbligo
della presentazione della dichiarazione annuale e quelli che erano esonerati
dall'obbligo delle dichiarazioni periodiche. A tali categorie il richiamato
comma 2 aggiunge i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti
e che devono operare la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo
19-bis 1 del DPR n. 633 del 1972, e quelli sottoposti a procedure
concorsuali. In particolare non devono presentare la comunicazione:
* i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10
del DPR n. 633 del 1972 e successive modificazioni salvo che abbiano
effettuato anche operazioni intracomunitarie. Inoltre, analogamente a
quanto previsto in riferimento all'obbligo di presentazione della
dichiarazione annuale nelle istruzioni al modello di dichiarazione,
sono esonerati dalla comunicazione i soggetti che si sono avvalsi
della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi
dell'art. 36-bis ed hanno effettuato solo operazioni esenti. Si
precisa in proposito che i soggetti che hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti, i quali siano tenuti alla rettifica
della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis 2 del DPR n. 633 del
1972, non devono presentare la comunicazione dei dati IVA, in quanto
la suddetta rettifica deve essere effettuata in sede di dichiarazione
annuale e non nella comunicazione. Non devono, altresi' adempiere
l'obbligo di comunicazione i soggetti che effettuano solo operazioni
esenti e che nell'anno d'imposta precedente abbiano effettuato
acquisto di oro o di argento con il metodo del reverse-charge;
* i contribuenti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione IVA annuale da specifiche disposizioni normative.
Non devono quindi presentare la comunicazione, i produttori
agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, sesto
comma, primo e secondo periodo del D.P.R. n.633 del 1972 (Produttori
agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a 5 milioni di lire, elevato a 15 milioni se
esercitano l'attivita' nei comuni montani, sussistendo le altre
condizioni indicate dalla norma); i soggetti esercenti attivita' di
giochi e intrattenimento esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi
dell'articolo 74, sesto comma del citato DPR n. 633 del 1972; le
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, comprese le associazioni senza fini di lucro e le
pro-loco che abbiano optato per l'applicazione di tale regime,
e quelle di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133;
* i soggetti di cui all'articolo 88 del TUIR. Si tratta di organi ed
amministrazioni dello Stato, di comuni e consorzi tra enti locali,
delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle
comunita' montane, delle province e delle regioni;
* i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Per ragione di
semplificazione i curatori ed i commissari liquidatori sono tenuti
soltanto alla presentazione delle dichiarazioni indicate nell'articolo
8 del DPR n. 322; cio' anche in considerazione del fatto che la
presentazione della comunicazione dopo la nomina potrebbe non
soddisfare le esigenze di tempestivita' che presiedono tale
adempimento;
* le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un
volume d'affari inferiore a 50 milioni di lire. Per tali soggetti
l'esonero risulta giustificato dalla esiguita' degli importi.
Particolari disposizioni sono dettate per le societa' e gli enti che
si avvalgono della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui
all'articolo 73, ultimo comma del DPR n. 633 del 1972 i quali assolvono
autonomamente l'obbligo della comunicazione, con riferimento ai dati IVA
relativi ad ogni singola societa' del gruppo. La societa' controllante non
dovra' presentare, pertanto, oltre la propria comunicazione anche quella
relativa al gruppo. Cio' in quanto in sede di comunicazione non devono
essere evidenziati i debiti e i crediti d'imposta trasferiti al gruppo dalle
societa' aderenti.
11.3 Contenuto
Nel modello di comunicazione i contribuenti devono esplicitare le
operazioni di liquidazione che sono soliti effettuare subito dopo il
periodo d'imposta per poter utilizzare gli eventuali crediti gia' nella
liquidazione periodica relativa al mese di gennaio o al primo trimestre
dell'anno seguente.
Ai sensi dell'articolo 9, la comunicazione, pertanto, oltre ai dati
identificativi del contribuente, deve riportare, in conformita' a quanto
richiesto dall'articolo 22 della direttiva comunitaria n. 77/388,
l'ammontare delle operazioni attive e passive, al netto dell'IVA;
l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e
l'imposta relativa alla effettuazione di importazioni di oro e argento
effettuate senza pagamento dell'IVA in dogana, l'imposta esigibile e
l'imposta detratta risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener
conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio. Si precisa, in
proposito che queste ultime operazioni, previste rispettivamente
dall'articolo 19, comma 5, e dall'articolo 19-bis 2 del DPR n. 633 del 1972,
sono effettuate in sede di dichiarazione annuale.
11.4 Modalita' e termini di presentazione.
Le modalita' di redazione e presentazione della comunicazione, di cui
dall'articolo 8-bis, comma 1 del DPR n. 322 del 1998, ricalcano,
sostanzialmente, le regole dettate per le dichiarazioni annuali. E' infatti
previsto che la comunicazione sia redatta utilizzando un apposito modello
approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e che tale modello
sia presentato in via telematica, o direttamente o tramite gli intermediari
abilitati, ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e 3, dello stesso DPR n.
322. Non e' prevista la possibilita' di presentare la comunicazione tramite
banca o posta, atteso che gli unici soggetti autorizzati ad utilizzare tale
canale per la presentazione delle dichiarazioni annuali (persone fisiche con
volume d'affari uguale o inferiore a 50 milioni), sono esonerati dal
presente adempimento.
La presentazione della comunicazione deve avvenire entro il mese di
febbraio e, se il termine scade di sabato, entro il primo giorno feriale
successivo, analogamente a quanto previsto per la presentazione delle
dichiarazioni.
12 SEMPLIFICAZIONI DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE AL PLAFOND
L'articolo 19, comma 7 (disposizioni transitorie e finali), abrogando
l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito nella legge 27 febbraio 1984 n. 17, cancella l'obbligo previsto
per gli "esportatori abituali" che si avvalgono della facolta' di effettuare
acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta, di annotare
mensilmente nei registri IVA i dati riferiti all'andamento del plafond
mobile (ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile
all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati
e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta ai
sensi dell'articolo 8, lettera c), del DPR n. 633 del 1972).
I contribuenti non sono piu' tenuti a tale obbligo a partire dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento.
La rilevazione contabile dei dati per i quali e' venuto meno
l'obbligo dell'annotazione, che i contribuenti effettueranno per poter
gestire correttamente il plafond, non avra' effetti sul piano fiscale.
Peraltro l'amministrazione finanziaria potra' avere conoscenza di
tali dati, o attraverso la dichiarazione IVA annuale, o attraverso una
richiesta specifica rivolta al contribuente. L'articolo 10 del regolamento
dispone, infatti, che i soggetti che si avvalgono della facolta' di
effettuare acquisti senza applicazione d'imposta, in quanto esportatori
abituali, indichino "...in un apposito prospetto della dichiarazione annuale
IVA, autonoma o unificata, distintamente per mese l'ammontare delle
esportazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 8 del
DPR n. 633 del 1972, delle operazioni assimilate e delle operazioni
comunitarie effettuate e quello degli acquisti e delle importazioni fatte
senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del medesimo comma
primo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, risultante dalle relative fatture e bollette doganali .....". Inoltre,
in base alla richiamata disposizione, i medesimi soggetti, qualora un organo
dell'amministrazione finanziaria lo richieda, devono comunicare,
analiticamente per ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle
esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie
utilizzabile all'inizio del mese, fino al secondo precedente a quello della
richiesta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate nello
stesso periodo, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta,
senza pagamento dell'imposta.
L'obbligo di indicare i dati in dichiarazione, previsto dall'articolo
10, e' riconducibile, in sostanza, alla compilazione dell'apposito quadro
della dichiarazione IVA "VC", che, nel modello di dichiarazione IVA relativo
all'anno d'imposta 2001 e' stato rielaborato tenendo conto delle indicazioni
richieste dalla nuova previsione normativa.
La norma di semplificazione concerne i soli adempimenti documentali
espressamente richiamati mentre restano invariati l'obbligo di annotare la
dichiarazione d'intento, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legge 29 dicembre 1983, n. 746, e le modalita' di costituzione e di utilizzo
del plafond, dettate dall'articolo 1, comma 1 dello stesso decreto legge,
come modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge 18 febbraio 1997, n.
28, alla cui costituzione, come piu' volte precisato, non concorrono le
cessioni di cui alla lettera c) dell'articolo 8 DPR n. 633 del 1972.
13 ABOLIZIONE DELLE ANNOTAZIONI RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Nell'ottica della riduzione degli adempimenti fiscali e' eliminato
l'obbligo di effettuare le seguenti annotazioni nei registri IVA:
- annotazione delle liquidazioni IVA periodiche, mensili o trimestrali,
che, ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 100 del 1998, abrogato dalla
presente disposizione, dovevano essere indicati in una apposita
sezione del registro delle fatture o dei corrispettivi. I contribuenti
continueranno, quindi, ad effettuare i versamenti mensili o
trimestrali dell'imposta dovuta ma, a partire dal periodo d'imposta
2002, non dovranno piu' annotare sui registri gli elementi necessari
per il calcolo della liquidazione; questi, tuttavia, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del regolamento, dovranno essere
forniti in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, qualora
ne faccia richiesta, anche da parte dei contribuenti che optino per le
liquidazioni trimestrali, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 542 del 1999;
- annotazione relativa all'avvenuto versamento dell'imposta, prevista
dall'articolo 1, comma 4 del DPR n. 100 del 1998;
- annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972,
dell'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
IVA annuale relativa all'anno precedente, che non venga chiesta a
rimborso, prevista dall'articolo 30, secondo comma del medesimo DPR n.
633;
- annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972
del credito IVA conseguente al diniego di rimborso da parte del
competente ufficio delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 1 del
DPR 10 novembre 1997, n. 443, da computare in detrazione in sede di
liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.
14 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TENUTA DI REGISTRI CONTABILI
Nell'ambito delle disposizioni di semplificazione in materia di
scritture contabili, di gran rilievo e' il disposto dell'articolo 12 del
regolamento, secondo cui i soggetti individuati dall'articolo 13, comma 1,
del DPR n. 600 del 1973, possono non tenere il registro dei beni
ammortizzabili, di cui all'articolo 16 del DPR n. 600 del 1973 e i registri
IVA, previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del DPR n. 633 del 1972, ossia
rispettivamente il registro delle fatture, il registro degli acquisti e
quello dei corrispettivi.
I soggetti interessati dalla novita' in esame sono quelli obbligati a
tenere il libro giornale e il libro degli inventari, previsti dall'articolo
2214, 1 comma, del codice civile.
In particolare tale facolta' e' riconosciuta in capo ai seguenti
soggetti:
. societa' soggette all'IRPEG;
. enti pubblici e privati soggetti all'IRPEG, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale;
. le societa' in nome collettivo;
. le societa' in accomandita semplice;
. le societa' equiparate alle societa' di persona ai sensi
dell'articolo 5, comma 3 del TUIR;
. le persone fisiche esercenti impresa commerciale.
Gli enti non commerciali, per effetto del disposto di cui
all'articolo 20, 1 comma, del DPR n. 600 del 1973, sono obbligati,
relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, a tenere
le scritture previste per il regime contabile ordinario o semplificato
secondo i limiti di reddito stabiliti dall'articolo 18 del medesimo decreto.
Ne consegue che le semplificazioni previste dall'articolo 12 e dal
successivo articolo 13 (vedasi al riguardo il capitolo 15) del regolamento
sono applicabili anche a tali soggetti.
L'esonero dall'obbligo di tenere i registri IVA e il registro dei
beni ammortizzabili e' subordinato a due condizioni:
a) che venga effettuata la registrazione nel libro giornale dei dati
contabili previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e
dall'articolo 16 del DPR n. 600 del 1973, nei termini ivi prescritti;
b) che, in caso di richiesta degli Uffici finanziari, venga assicurata
l'immediata esibizione di tali dati in forma aggregata, organizzati
secondo gli stessi criteri individuati dalle norme relative ai
registri non tenuti.
Occorre, quindi, a tal fine, che il sistema di contabilita' sia
adeguatamente predisposto, sia con riguardo alla completezza, che con
riferimento all'organizzazione dei dati. A mero titolo esemplificativo,
relativamente alle operazioni IVA, sara' percio' necessario che quest'ultime
siano distinte in acquisti e corrispettivi, per imponibile e per aliquote,
per periodo di tempo, ecc...
Per quanto riguarda la condizione sub a), si ricorda che gli articoli
23, 24 e 25 del DPR n. 633 del 1972 prescrivono i seguenti termini:
. le fatture emesse devono essere annotate dal contribuente entro 15
giorni dalla loro emissione (articolo 23);
. l'annotazione dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto
e degli altri contribuenti di cui all'articolo 22, non certificati da
fatture, deve effettuarsi entro il giorno non festivo successivo a
quello in cui sono state poste in essere le relative operazioni
(articolo 24); per le operazioni per le quali e' rilasciato lo
scontrino o la ricevuta fiscale e' consentita la registrazione entro
il giorno 15 del mese successivo, sia cumulativamente per l'intero
mese solare, sia giorno per giorno (articolo 6, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695);
. le fatture di acquisto devono registrarsi prima della liquidazione
periodica o della dichiarazione annuale nella quale e' esercitato il
diritto alla detrazione d'imposta (articolo 25).
Con riferimento, quindi, alla registrazione di tali dati nel libro
giornale, si applicano i termini appena accennati e non quello piu' ampio di
sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del DPR n. 600 del 1973 per le
registrazioni nelle scritture cronologiche.
Le annotazioni relative ai beni strumentali ammortizzabili, invece,
sono effettuate entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione, come previsto dall'art. 16 comma 1 del DPR. n. 600 del 1973.
Si ricorda che l'articolo 2 del DPR n. 695 del 1996 consente ai
soggetti in regime di contabilita' ordinaria di effettuare tali annotazioni,
in alternativa al registro dei beni ammortizzabili, nel libro degli
inventari di cui all'articolo 2217 c.c.
15 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI
PER I SOGGETTI IN REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA
Secondo l'articolo 13 del regolamento, i soggetti in regime di
contabilita' semplificata, individuati dall'articolo 18 del DPR n. 600 del
1973, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili.
In particolare si tratta delle imprese individuali, anche familiari,
e di quelle collettive, esercitate sotto forma di societa' di persone e
assimilate, che, nell'anno precedente a quello in corso, abbiano conseguito
ricavi non superiori a lire seicento milioni, se esercenti attivita' di
prestazione di servizi, e non superiori a un miliardo, se esercenti
attivita' diverse.
L'esercizio di tale facolta' e' subordinato, in questo caso alla sola
condizione che siano esibiti, a richiesta degli Uffici finanziari, gli
stessi dati, ordinati secondo gli stessi parametri, che l'articolo 16 del
DPR n. 600 del 1973 prevede con riguardo al registro dei beni
ammortizzabili. Ad esempio, con riferimento a beni immobili e a beni
iscritti in pubblici registri, dovranno essere forniti agli organi di
controllo i dati relativi all'anno di acquisizione del bene, il suo costo
originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento
nella misura raggiunta alla fine del periodo d'imposta precedente, il
coefficiente di ammortamento praticato nel periodo d'imposta, la quota
annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato DPR n. 695 del 1996
permane per i soggetti in contabilita' semplificata la facolta' di
registrare i dati di cui all'articolo 16, anziche' nel registro dei beni
ammortizzabili, in quello degli acquisti tenuto ai fini IVA.
16 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TENUTA DI REGISTRI CONTABILI DEGLI
ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
L'articolo 14 del regolamento estende ai lavoratori autonomi le
semplificazioni in materia di tenuta dei registri contabili, previste dai
precedenti articoli 12 e 13 per i soggetti esercenti attivita' d'impresa.
In particolare la norma distingue tra i lavoratori autonomi che hanno
optato per il regime di contabilita' ordinaria di cui all'articolo 3, comma
2 del DPR n. 695 del 1996 e quelli che non hanno esercitato tale opzione.
Secondo il disposto di cui al comma 1, questi ultimi sono esonerati
solo dall'obbligo di tenere il registro dei beni ammortizzabili, alle stesse
condizioni fissate dall'articolo 13 del regolamento a favore dei soggetti
esercenti attivita' d'impresa in regime di contabilita' semplificata.
Ai lavoratori autonomi che hanno optato per il regime di contabilita'
ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2 del citato DPR n. 695 del 1996,
invece, il successivo comma 3 consente di non tenere il registro dei beni
ammortizzabili e i registri IVA, con condizioni simili a quelle gia'
illustrate a commento del precedente articolo 12 del regolamento.
17 TERMINE DI REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI E ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO
DI ALLEGARE GLI SCONTRINI
L'articolo 15 del regolamento, mediante la sostituzione del comma 4
dell'articolo 6, del DPR n. 695 del 1996, ha eliminato l'obbligo di allegare
al registro dei corrispettivi, di cui all'articolo 24 del DPR n. 633 del
1972, gli scontrini riepilogativi giornalieri.
Nel testo del citato comma 4, inoltre, viene aggiunta la parola
"anche" prima delle parole "con unica registrazione", con la conseguenza che
ora, per le operazioni documentate da scontrini o ricevute fiscali, e'
consentito effettuare la registrazione sia giornaliera sia riepilogativa
mensile dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese solare successivo,
senza allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri.
18 PERDITE INVOLONTARIE DI BENI
L'articolo 16 del Regolamento, che modifica l'articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441,
semplifica gli adempimenti posti a carico del contribuente per superare la
presunzione di cessione, di cui all'articolo 1 del citato decreto, nel caso
di perdita di beni dovuta ad eventi indipendenti dalla sua volonta', quali
calamita' e furti.
La perdita di tali beni e' provata da idonea documentazione fornita
da un organo della pubblica amministrazione.
In mancanza di tale documentazione, la perdita e' provata con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Anche il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e' oggetto di semplificazione, atteso che, rispetto alla
precedente formulazione del comma 3 dell'articolo 2 del citato DPR n. 441,
la stessa deve contenere solo l'indicazione del valore complessivo dei beni
perduti. Tuttavia, per le imprescindibili esigenze di controllo, a richiesta
degli organi dell'amministrazione finanziaria, il contribuente ha l'obbligo
di fornire i criteri e gli elementi in base ai quali ha determinato tale
valore.
La norma dispone che l'autocertificazione sia resa entro trenta
giorni dal momento in cui si e' verificato l'evento, ovvero da quello in cui
il contribuente ne ha avuto conoscenza. Cio' non significa che entro tale
termine la dichiarazione in questione debba essere prodotta all'Ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, essendo a tal fine sufficiente che la
stessa sia resa, ossia sottoscritta, entro il termine prescritto e, se
richiesta, esibita agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
19 MODIFICHE IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Il Capo III del regolamento, reca norme in materia di versamenti e di
altri adempimenti fiscali nonche' disposizioni finali e transitorie.
L'articolo 17 del regolamento in esame introduce alcune novita' in
materia di termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive al fine di una loro razionalizzazione.
Si osserva che le scadenze dei termini di versamento del saldo e
dell'acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni non sono piu'
ancorate ai termini di presentazione delle dichiarazioni stesse.
In particolare i versamenti delle imposte risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione dovute dalle persone
fisiche e dalle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR sono
effettuati:
. a saldo, entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della
dichiarazione;
. in acconto:
- la prima rata, entro il termine di versamento del saldo dovuto
in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta
precedente;
- la seconda rata, entro il mese di novembre.
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono
tenuti al versamento di tale imposta entro i seguenti termini:
. a saldo, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello
di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione;
. in acconto:
- la prima rata, entro il termine di versamento del saldo
dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta precedente;
- la seconda rata, entro il mese di novembre ovvero entro
l'undicesimo mese dell'esercizio, cui l'imposta e'
afferente, qualora l'esercizio o il periodo di gestione
non coincida con l'anno solare.
La norma dispone, inoltre, che i versamenti d'acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive si effettuino
. in unica soluzione, se l'importo della prima rata non superi 103,29
euro (lire 200.000);
. in due rate, entro i termini sopra specificati, pari al
- quaranta per cento dell'acconto dovuto, la prima;
- sessanta per cento, la seconda.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del regolamento, le disposizioni
appena illustrate hanno effetto dal 1 gennaio 2002. Si ritiene, al pari di
quanto precisato in ordine ai termini di presentazione delle dichiarazioni,
che le nuove disposizioni che disciplinano i versamenti d'imposta sono
applicabili anche agli adempimenti pendenti alla predetta data del 1
gennaio 2002.
Cosi', ad esempio, una societa' con esercizio chiuso il 30 agosto
2001, che abbia approvato il bilancio in data 30 dicembre 2001, e che, in
base alle disposizioni di cui all'articolo 8 del DPR n. 602 del 1973,
dovrebbe versare le imposte a saldo entro il 30 gennaio 2002, provvede al
versamento entro il piu' ampio termine del 31 marzo 2002, ossia entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di chiusura
dell'esercizio.
20 MODIFICA DEL TERMINE DI CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI
D'IMPOSTA
L'articolo 18 del regolamento, modificando l'articolo 7 bis, comma 2
del DPR n. 600 del 1973, prevede che il sostituto d'imposta consegni
all'interessato la certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi,
entro il mese di marzo, anziche' di febbraio, dell'anno successivo a quello
in cui ha erogato le somme e i valori.
21 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
L'articolo 19 del regolamento prevede quanto segue:
. le disposizioni degli articoli da 1 a 8 del regolamento,
modificative del DPR n. 322 del 1998, nonche' dell'articolo 17,
concernente modifiche in materia di termini di versamento, hanno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002;
. la disposizione di cui all'articolo 9 del regolamento, concernente
l'obbligo di comunicazione dei dati IVA, spiega efficacia a decorrere
dal 1 gennaio 2003;
. le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento, concernente
l'abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche
IVA e la soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche IVA,
hanno effetto a decorrere dalle liquidazioni relative all'anno 2002.
Ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge 23 dicembre
1988, n. 400, dal 1 gennaio 2002 sono abrogati:
. l'articolo 11 del DPR n. 600 del 1973, recante disposizioni in
materia di dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione
di societa'. Ne consegue che da tale data il rinvio all'articolo
11 del DPR. 600 del 1973 si intende fatto all'articolo 5 bis del
DPR n. 322 del 1998 introdotto dal regolamento;
. il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97,
il quale reca disposizioni in materia di termine di versamento del
conguaglio;
. il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154, che concerne il versamento rateizzato degli acconti d'imposta;
. il comma 3 dell'articolo 1, del decreto legge 29 dicembre 1983,
n. 746 convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, concernente
le registrazioni relative al plafond, ora disciplinate dalle
disposizioni regolamentari recate dall'articolo 10.
Si ricorda, infine, che le altre disposizioni (articoli 10, 12, 13,
14, 15, 16 e 18), per le quali nulla prevede l'articolo 19, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale (G.U. del 17 dicembre 2001, n. 292) del presente
regolamento.
Le Direzioni regionali vigileranno sull'operato degli Uffici locali
perche' sia fornita ogni forma di collaborazione sulla corretta applicazione
delle presenti istruzioni.