CIRCOLARE N. 013-2002 DEL 16 MARZO 2002
Di seguito si produce la Risoluzione n. 85/02 concernente la numerazione delle scritture contabili. L'Amministrazione chiarisce che la numerazione dei libri contabili (libro giornale e libro inventari) e delle scritture fiscali (registri IVA, ecc.) dovrà rispettare le seguenti norme:
Risoluzione 85 del 12.03.02
OGGETTO Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.
TESTO
La società istante, con riferimento al disposto dell'articolo 8 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383 che prevede la soppressione dell'obbligo
della bollatura iniziale del libro giornale, di quello degli inventari e dei
registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore
aggiunto, e con riferimento al permanere dell'obbligo della numerazione
progressiva delle pagine che li compongono, ha chiesto di sapere con nota
del 28 novembre 2001:
1. se tale numerazione debba essere progressiva per anno o progressiva
per ciascun imprenditore;
2. se occorra calcolare preventivamente le pagine di cui si compone il
registro e successivamente apporre le marche sulla prima pagina prima
di effettuare le annotazioni. In caso affermativo, si chiede, inoltre,
se nella prima pagina sulla quale sono apposte le marche sia
obbligatoria una nota di questo tipo: "Il presente registro, intestato
alla Ditta xxxx, si compone di 100 pagine che saranno progressivamente
numerate da 1 a 100. Imposta di bollo assolta con l'apposizione di
marche da bollo per à 20,66 (L. 40.000)".
Circa il primo quesito, si osserva che la numerazione deve essere
effettuata progressivamente per ciascun anno, con l'indicazione, pagina per
pagina, dell'anno cui si riferisce: ad es. per il 2002 sarà 2002/1, 2002/2,
ecc... Ciò al fine di evitare numerazioni con progressività illimitata. Si
precisa che ciascuna pagina, di cui al registro a fogli mobili deve essere
intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei libri.
Con riferimento al secondo quesito, si fa presente che la circolare del
22 ottobre 2001, n. 92, al paragrafo 2, ha evidenziato che a seguito della
soppressione dell'obbligo di bollatura iniziale del libro giornale, di
quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte
dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, non e' più richiesta la
numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il
contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima di
utilizzare la stessa. Ne consegue che la numerazione non deve effettuarsi
sin dall'inizio per l'intero libro, ne' tantomeno per il complessivo periodo
d'imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizza la pagina.
L'imposta di bollo quindi, va assolta solo sulle pagine effettivamente
utilizzate. In sostanza, chi utilizza tali libri può assolvere l'imposta di
bollo esclusivamente con riferimento all'importo dovuto per le prime cento
pagine o frazioni di esse; solo dopo aver utilizzato queste ultime, e'
soggetto al tributo in questione prima dell'uso delle successive cento.
Resta inteso che l'imposta di bollo deve essere assolta in via
preventiva per i libri sottratti all'obbligo della bollatura iniziale.
Si osserva, inoltre, che solo per i libri soggetti all'obbligo di
bollatura iniziale si applica la nota 1 all'articolo 16 della tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 20
agosto 1992, secondo cui le marche o il bollo a punzone devono apporsi
sull'ultima pagina numerata. Relativamente ai libri per i quali detto
obbligo e' stato soppresso, e' sufficiente invece che le marche o il bollo a
punzone siano apposti sulla prima pagina numerata. In tal caso infatti, non
e' piu' richiesta la vidimazione iniziale, con indicazione del numero totale
delle pagine numerate e bollate di ciascun libro nell'ultima di esse,
secondo il disposto dell'articolo 2215 del codice civile.
Il contribuente può tuttavia apporre le marche o il bollo a punzone
non solo sulla prima pagina numerata, o sulla prima pagina numerata di ogni
blocco di cento, ma anche sull'ultima pagina di ciascun blocco di cento,
purché, come evidenziato dalla circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001,
l'imposta di bollo sia assolta prima che il libro sia posto in uso, ossia
prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina numerata di ciascun
blocco di cento pagine.
Si osserva infine che non e' obbligatorio apporre sulla pagina in cui sono
applicate le marche alcuna annotazione.