CIRCOLARE 019-2002 DEL 6 GIUGNO 2002
Si riporta di seguito il testo integrale della risoluzione n. 151 del 22 maggio 2002 concernente l'assoggettabilità delle garanzie prestate da terzi all'imposta di registro nell'ambito del contratto di locazione
Risoluzione 151 del 22.05.02
OGGETTO Deposito cauzionale e delle altre garanzie personali previste in un contratto di locazione - imposta di registro
TESTO
Sono stati segnalati comportamenti difformi, tenuti dagli Uffici di
questa Agenzia, in merito all'applicazione dell'imposta di registro alle
garanzie reali e personali pattuite dalle parti in sede di stipula di un
contratto di locazione.
Tale difformità di comportamento è stata probabilmente indotta dalle
istruzioni impartite, a suo tempo, dal Ministero delle Finanze con la
circolare 14 ottobre 1983, n. 88, e con le risoluzioni n. 250795 del 23
marzo 1983 e n. 240104 del 25 luglio 1983. Nella predetta circolare, il
Ministero aveva affermato che il deposito cauzionale previsto
contrattualmente dalle parti, non da' luogo a clausola necessariamente
connessa al contratto di locazione di cui fa parte e, conseguentemente, non
rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 20 del d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 634 (attualmente articolo 21, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) che,
limitatamente alle disposizioni necessariamente connesse contenute in un
atto, dispone che "l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola
disposizione che da' luogo alla imposizione più onerosa".
La citata circolare, pertanto, precisava che alle garanzie in questione
doveva applicarsi l'aliquota proporzionale dello 0,50% ai sensi
dell'articolo 6, tariffa parte prima del d.P.R. 634 del 1972.
In proposito si osserva che la circolare in questione precede
l'emanazione del vigente testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che ha
sostituito ed in parte sostanzialmente modificato la precedente normativa
(articolo 20 del d.P.R. n. 634 del 1972 ed articolo 6 della relativa tariffa
parte prima).
In particolare, mentre il disposto dell'articolo 20 del d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 634, e' stato sostanzialmente riprodotto nell'articolo 21 del d.P.R.
131 del 1986, l'articolo 6 della tariffa parte prima del d.P.R. 634 del
1972, e' stato modificato. Il nuovo articolo 6 della tariffa, parte prima
del d.P.R. 131 del 1986, prevede - infatti - l'applicazione dell'aliquota
dello 0,50% "alle garanzie reali e personali a favore di terzi, se non
richieste dalla legge". In tal modo e' stata limitata l'applicazione
dell'imposta di registro alle sole garanzie a favore di terzi (cfr.
risoluzioni: n. 61/E del 28 febbraio 2001 dell'Agenzia delle Entrate e nn.
260112 e 260146 del 14 giugno 1991 del Ministro delle Finanze).
Da quanto precisato consegue che, se le parti nel contratto di locazione
convengono un deposito cauzionale, al fine di garantire l'esatto adempimento
degli obblighi posti a carico del conduttore, questo non e' soggetto
all'aliquota dello 0,50% se la garanzia e' prestata da una delle parti.
Qualora, invece, la garanzia e' prestata da terzi (ad esempio, deposito
costituito da un soggetto estraneo al rapporto di locazione) e' dovuta
l'imposta proporzionale sull'ammontare del deposito costituito.
Le Direzioni Regionali in indirizzo vigileranno affinché gli Uffici si
uniformino alle indicazioni impartite con la presente risoluzione.