Circolare 21/01 del 14 marzo 2001
Di seguito si produce la circolare ministeriale n. 22/01 concernente la determinazione del reddito degli immobili d'interesse storico e artistico concessi in locazione. Il Ministero - pur prendendo atto di una recente sentenza di Cassazione favorevole alla tesi che vuole il reddito degli immobili ex L. 1089 pari alla minore tariffa d'estimo della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, anche se l'immobile è concesso in locazione - insiste nella interpretazione meno conveniente al contribuente elaborando una tesi che non soddisfa appieno le numerose osservazioni giunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Circ. Min. 22 del 06.03.01
OGGETTO IRPEF su immobili d'interesse storico artistico concessi in locazione - Nota n. 42935 del 25 febbraio 2000 e comunicato stampa del 20 aprile 2000 - Chiarimenti e precisazioni.
TESTO
Come e' noto l'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991
ha stabilito che "in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinato mediante
l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni
della zona censuaria nella quale e' collocato il fabbricato".
Sull'interpretazione della suddetta norma agevolativa si e' instaurato un
ampio contenzioso incentrato sul significato da attribuire alla locuzione "in
ogni caso" usata dal legislatore.
L'Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che, se gli immobili in
questione sono concessi in locazione, il reddito da dichiarare scaturisce dal
confronto tra il reddito effettivo, opportunamente diminuito della
percentuale deducibile, e la rendita catastale. Viceversa per i non locati,
indipendentemente dalla categoria loro attribuita o attribuibile, in ogni caso
si fara' riferimento alla minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria
in cui sono collocati.
Tale orientamento non e' stato, pero', condiviso dalla Corte di
Cassazione, la quale, con la sentenza n. 2442 del 18 marzo 1999, ha
riconosciuto l'agevolazione da ultimo ricordata in entrambe le situazioni in
argomento.
Alle statuizioni dei Supremi Giudici si e' riferito anche il Consiglio di
Stato, il quale, chiamato a giudicare sulla revoca dell'ordinanza di
sospensione delle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi in merito al punto
controverso, si e' espresso circa il danno recato ai contribuenti, in termini
di sanzioni per mancato rispetto di dette istruzioni, confermando la
sospensione decisa dal TAR del Lazio.
A riguardo, come e' noto, gli Organi di Giustizia Amministrativa (TAR del
Lazio con ordinanze del 5 marzo 2000, n. 2323 e del 24 maggio 2000, n. 4385 e
Consiglio di Stato con ordinanze del 18 aprile 2000, n. 1913 e del 14 luglio
2000, n. 3655) hanno accolto e confermato i ricorsi, precisando peraltro che
"... esula dall'ambito di questa giurisdizione ogni questione concernente i
criteri dell'imposizione tributaria de qua..." e soffermandosi sul fatto che,
"... quanto al danno, essendo le istruzioni ministeriali vincolanti per gli
uffici, i contribuenti che non si attenessero ad esse sarebbero soggetti a
liquidazione automatica ed esecutiva".
Con la nota n. 42935 del 25 febbraio 2000 ed il comunicato stampa del 20
aprile 2000, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto superata la questione
interpretativa in forza della sopravvenuta disciplina delle locazioni, recata
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che, nel confermare la determinazione del
reddito in base ai canoni di locazione, espressamente prevede, anche con
riferimento agli immobili d'interesse storico e artistico, un'ulteriore
riduzione del 30 per cento del canone pattuito in base agli accordi ivi
contemplati. Ha invitato pertanto gli Uffici a coltivare il contenzioso
pendente utilizzando le argomentazioni esposte.
Tuttavia, preso atto dell'orientamento della Corte di Cassazione e dei
provvedimenti cautelari adottati dal Giudice Amministrativo, ha altresi'
ritenuto di disapplicare, nel caso di specie, le sanzioni amministrative
previste per l'infedele dichiarazione del reddito di fabbricati, limitatamente
alle dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore della citata l. n.
431 del 1998.
La lettura dei deliberati, comunque, rivela che il Giudice amministrativo
ha inteso escludere la liquidazione automatica ed esecutiva delle
dichiarazioni, perche' comportante l'immediata riscossione, oltre che dei
tributi, delle sanzioni.
Viene pertanto confermato che l'ente impositore ha il potere-dovere di
procedere a proprie interpretazioni della normativa vigente e che tali
interpretazioni potranno trovare confronto processuale esclusivamente innanzi
alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ed al Giudice di
legittimita'.
Tutto cio' premesso, ad ulteriore chiarimento delle precedenti
istruzioni, si ribadisce che, a conferma della piena ottemperanza alle
richiamate pronunzie, gli Uffici dovranno procedere al controllo delle
posizioni interessate dalla fattispecie in esame, nell'ambito della ordinaria
programmazione dell'attivita', esclusivamente attraverso l'avviso
d'accertamento (art. 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600), nei modi ed entro i termini ordinari previsti, con
esclusione, pertanto, di qualsiasi recupero a seguito di controllo formale e
liquidazione automatica della relativa dichiarazione dei redditi (artt. 36-bis
e 36-ter del citato DPR n. 600 del 1973).
Come e' noto, infatti, la riscossione delle sanzioni e della totalita'
dei tributi derivanti da avviso d'accertamento e' differita rispetto alla
notifica dell'atto impositivo. In particolare, nel caso di impugnazione degli
avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta per i quali la
dichiarazione sia stata presentata dopo l'entrata in vigore della legge 9
dicembre 1998, n. 431, le sanzioni potranno essere riscosse solamente dopo la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalita'
dettate dall'art. 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Non
saranno applicate sanzioni, invece, per le dichiarazioni presentate prima
dell'entrata in vigore della medesima legge.
Per quanto riguarda il merito, questa Direzione ha preso visione delle
ulteriori pronunzie negative rese dal Giudice di legittimita' (sentenze Cass.
I civ. nn. 3689 del 14 aprile 1999 - 5740 dell'11 giugno 1999 - 7769, 7774,
7775, 7776, 7777 e 7778 dell'8 giugno 2000 - 7876 del 9 giugno 2000 - 8038
del 13 giugno 2000), confermate dalla sezione tributaria della stessa Corte,
con sentenza 28 luglio 2000 n. 9945.
Il deliberato da ultimo citato, come peraltro i precedenti, viene reso
per relationem alla nota sentenza n. 2442 del 18 marzo 1999, la cui "...
interpretazione, che non viene contrastata dall'Amministrazione finanziaria
con nuove e decisive ragioni, e' condivisa dal Collegio".
La Suprema Corte, dunque, non risulta aver ancora affrontato le
argomentazioni svolte con la gia' richiamata nota n. 42935 del 25 febbraio
2000 puntualizzate ulteriormente nel comunicato stampa del 20 aprile 2000.
Cio' e' rilevabile anche dal sunto dei motivi di ricorso proposti in
quella sede dall'Amministrazione, che non contemplano le tesi incentrate sulla
nuova disciplina delle locazioni, introdotta (come gia' detto) dalla l. n. 431
del 1998 e riferita anche agli immobili d'interesse storico e artistico. Gli
stessi, infatti, si limitano a ribadire che l'art. 11, comma 2, della l. n.
431 del 1991 e' applicabile solo agli immobili non locati, sulla base della
sua connessione all'art. 34 del TUIR, che disciplina la determinazione del
reddito mediante applicazione della rendita catastale e sul fatto che per gli
immobili locati, che il legislatore ha inteso agevolare, e' stata
espressamente prevista una diversa misura delle riduzioni da apportare al
canone di locazione.
Si ritiene pertanto di confermare la linea di difesa attualmente assunta,
condivisa dall'Avvocatura Generale dello Stato, raccomandando di porre la
massima attenzione nello svolgimento degli atti difensivi da contrapporre
espressamente alle motivazioni dell'attuale negativa giurisprudenza.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.